Testo del disegno di legge
Testo della Commissione

Art. 7.
(Responsabilità dirigenziale).

Art. 8.
(Responsabilità dirigenziale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:

      «1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente non può essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:

          a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;

          a) identica;

          b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l'elenco di cui all'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati gli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

          c) grave e ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché l'acquisizione diretta di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

          c) identica».